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L'indagine di cui al precedente articolo sara' condotta da una Commissione, composta di 31 membri, nominati dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica istruzione. I membri della Commissione saranno scelti in numero di 16 tra i membri del Parlamento e dallo stesso designati; 8 tra esperti in materia scolastica, 7 tra esperti in materie economiche e sociali. Il presidente della Commissione sara' nominato tra i membri designati dal Parlamento. La. Commissione, per questioni specifiche, potra' avvalersi anche dell'onere di funzionari dell'amministrazione statale e di rappresentanti di associazioni di categoria. La Commissione riferira' al Ministro per la pubblica istruzione con apposita relazione entro il 31 marzo 1963. Le spese per il funzionamento della commissione, per il materiale di documentazione e previsione, per l'ammontare di lire 200 milioni, sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Testo in vigore dal 8 agosto 1962 al 13 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art55 · fonte su Normattiva