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L'art. 69 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, successivamente modificato con la legge 28 dicembre 1950, n. 1116, e' sostituito dal seguente: "Le prestazioni dell'assicurazione concernenti la cura si estendono a favore delle persone di famiglia dell'assicurato. Quali componenti la famiglia si intendono:

  • a)la moglie dell'assicurato;
  • b)il marito invalido di donna assicurata;
  • c)i figli legittimi o naturali, i figli adottivi e gli affiliati; i figli nati da precedente matrimonio del coniuge dell'assicurato, i figli naturali del coniuge, i fratelli e le sorelle viventi a carico. Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati. Il limite massimo di eta' per il diritto alle prestazioni concernenti la cura della tubercolosi e' fissato per tutte le persone di cui alla lettera c) fino al compimento degli anni 20. Per le persone di cui alla lettera c), che siano regolarmente iscritte ad Universita' o Istituti universitari, Conservatori di musica ed Accademie di belle arti, Atenei ecclesiastici per studi superiori e non abbiano gia' conseguito una laurea o diploma equivalente, il limite di eta' e' ulteriormente elevato fino al compimento degli studi superiori o universitari e comunque non oltre il 26° anno di eta', sempre che essi risultino a carico del lavoratore assicurato. Le persone di cui ai commi precedenti, che risultino inabili permanentemente al lavoro, usufruiscono delle prestazioni sanitarie indipendentemente dai limiti di eta'".

Testo in vigore dal 19 agosto 1954 al 2 ottobre 1957

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