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L'art. 69 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, successivamente modificato con la legge 28 dicembre 1950, n. 1116, e' sostituito dal seguente: "Le prestazioni dell'assicurazione concernenti la cura si estendono a favore delle persone di famiglia dell'assicurato. Quali componenti la famiglia si intendono:
- a)la moglie dell'assicurato;
- b)il marito invalido di donna assicurata;
- c)i figli legittimi o naturali, i figli adottivi e gli affiliati; i figli nati da precedente matrimonio del coniuge dell'assicurato, i figli naturali del coniuge, i fratelli e le sorelle viventi a carico. Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati. Il limite massimo di eta' per il diritto alle prestazioni concernenti la cura della tubercolosi e' fissato per tutte le persone di cui alla lettera c) fino al compimento degli anni 20. Per le persone di cui alla lettera c), che siano regolarmente iscritte ad Universita' o Istituti universitari, Conservatori di musica ed Accademie di belle arti, Atenei ecclesiastici per studi superiori e non abbiano gia' conseguito una laurea o diploma equivalente, il limite di eta' e' ulteriormente elevato fino al compimento degli studi superiori o universitari e comunque non oltre il 26° anno di eta', sempre che essi risultino a carico del lavoratore assicurato. Le persone di cui ai commi precedenti, che risultino inabili permanentemente al lavoro, usufruiscono delle prestazioni sanitarie indipendentemente dai limiti di eta'". 1 2
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818
1Il D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 ha disposto (con l'art. 39, comma 1) che "Ai fini dell'applicazione [...] dell'art. 1 della legge 9 agosto 1954, n. 657, [...] si considerano inabili le persone che, per grave inferiorita' fisica o mentale, si trovino nella assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro".
L. 12 giugno 1984, n. 222
2La L. 12 giugno 1984, n. 222 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Ai fini dell'applicazione [...] dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 657 [...] si considerano inabili le persone che, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa". Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Le norme contenute nella presente legge hanno effetto sulle prestazioni liquidate con decorrenza successiva all'entrata in vigore della presente legge".
Testo in vigore dal 1 luglio 1984 al 22 dicembre 2008
