Provvedimenti urgenti per il processo civile
Art. 49 — Sospensione dell'esecuzione e dei processi
Il primo comma dell'articolo 337 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "L'esecuzione della sentenza non e' sospesa per effetto dall'impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373 401 e 407".
Testo vigente dal 1 dicembre 1990
