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Su proposta motivata del competente istituto autonomo per le case popolari, la regione puo' autorizzare il trasferimento in proprieta' agli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica compresi in edifici nei quali i trasferimenti gia' perfezionati non siano inferiori agli otto decimi della loro consistenza complessiva o la cui cessione sia utile per una migliore gestione del patrimonio amministrato, a condizione che gli alloggi, per la loro consistenza ed ubicazione, abbiano scarsa rilevanza sociale e nei limiti comunque del 5 per cento del patrimonio gestito dall'istituto. La cessione avviene alle condizioni e con le modalita' previste dal precedente articolo 28. Il valore venale dell'alloggio e' determinato al momento della cessione stessa.
Testo in vigore dal 17 agosto 1977 al 20 agosto 1978
