I consorzi e le societa' consortili di cui all'articolo 1 debbono essere costituiti da non meno di cinque imprese. La quota consortile sottoscritta da ciascuna impresa partecipante non puo' superare il 20 per cento del capitale consortile. Per gli scopi di cui all'articolo 17 possono costituirsi societa' consortili tra piccole e medie imprese, nel numero minimo di cui al primo comma, con la partecipazione di enti pubblici, anche territoriali, ed enti privati.

Testo vigente dal 27 maggio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-21;240~art2 · fonte su Normattiva