Le imprese che partecipano ai consorzi e alle societa' consortili di cui all'articolo 1 della presente legge debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675, con esclusione delle imprese aventi collegamenti di carattere tecnico-finanziario od organizzativo tali da configurare le stesse come societa' appartenenti ad un gruppo imprenditoriale.

Testo vigente dal 27 maggio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-21;240~art3 · fonte su Normattiva