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L'indennita' post-sanatoriale di cui all'art. 4, comma secondo, punto 1) della legge 28 febbraio 1953, n. 86, e' elevata a lire 600 giornaliere. La maggiorazione per i familiari di cui al primo comma dell'articolo precedente compete altresi' agli assicurati aventi diritto all'indennita' post-sanatoriale prevista dall'art. 4, comma secondo, punto 1) della legge 28 febbraio 1953, n. 86. La indennita' post-sanatoriale per gli assicurati, con o senza le maggiorazioni di cui al precedente comma, non puo' essere in ogni caso inferiore a lire 700 giornaliere.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1957 al 14 dicembre 1963
