Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 aprile 1968 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

L'indennita' postsanatoriale di cui all'articolo 4, comma secondo, punto 1), della legge 28 febbraio 1953, n. 86, e' corrisposta in ragione di lire 1.000 giornaliere per il periodo di un anno. L'indennita' postsanatoriale di cui all'articolo 4, comma secondo, punto 2), della legge 28 febbraio 1953, n. 86, e' corrisposta in ragione di lire 500 giornaliere per il periodo di un anno. La maggiorazione per i familiari di cui all'articolo 1 della presente legge compete altresi' agli assicurati nel periodo di godimento dell'indennita' postsanatoriale. L'indennita' postsanatoriale spetta anche nel caso in cui l'assistito attenda a proficuo lavoro o fruisca comunque dell'intera retribuzione. 2 3

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 novembre 1963, n.1540

2

La L. 14 novembre 1963, n.1540 ha disposto (con l'art. 5) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1963.

L. 12 marzo 1968, n.234

3

con decorrenza dal 1 gennaio 1968

La L. 12 marzo 1968, n.234 nel modificare la L. 14 novembre 1963, n.1540 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1) che "L'indennita' giornaliera e post-sanatoriale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 14 novembre 1963, n. 1540, nonche' lo speciale assegno per le feste natalizie di cui all'articolo 3 della stessa legge, sono aumentati nella misura del 30 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1968."

Testo in vigore dal 12 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 aprile 1968

Confronto con la versione in vigore dal 14 dicembre 1963 al 12 aprile 1968.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 12 marzo 1968, n.234

    La L. 12 marzo 1968, n.234 nel modificare la L. 14 novembre 1963, n.1540 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1) che "L'indennita' giornaliera e post-sanatoriale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 14 novembre 1963, n. 1540, nonche' lo speciale assegno per le feste natalizie di cui all'articolo 3 della stessa legge, sono aumentati nella misura del 30 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1968."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1504~art2 · fonte del testo