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((L'indennita' postsanatoriale di cui all'articolo 4, comma secondo, punto 1), della legge 28 febbraio 1953, n. 86, e' corrisposta in ragione di lire 1.000 giornaliere per il periodo di un anno. L'indennita' postsanatoriale di cui all'articolo 4, comma secondo, punto 2), della legge 28 febbraio 1953, n. 86, e' corrisposta in ragione di lire 500 giornaliere per il periodo di un anno. La maggiorazione per i familiari di cui all'articolo 1 della presente legge compete altresi' agli assicurati nel periodo di godimento dell'indennita' postsanatoriale. L'indennita' postsanatoriale spetta anche nel caso in cui l'assistito attenda a proficuo lavoro o fruisca comunque dell'intera retribuzione)). 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 novembre 1963, n.1540

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La L. 14 novembre 1963, n.1540 ha disposto (con l'art. 5) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1963.

Testo in vigore dal 14 dicembre 1963 al 12 aprile 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 dicembre 1963

Confronto con la versione in vigore dal 14 gennaio 1957 al 14 dicembre 1963. 62 parole tolte, 78 parole aggiunte.

L'indennita' tolto: post-sanatoriale di cui all'art. aggiunto: postsanatoriale di cui all'articolo 4, comma secondo, punto 1)aggiunto: , della legge 28 febbraio 1953, n. 86, e' tolto: elevata a lire 600 giornaliere. La maggiorazione per i familiari di cui al primo comma dell'articolo precedente compete altresi' agli assicurati aventi diritto all'indennita' post-sanatoriale prevista dall'art. aggiunto: corrisposta in ragione di lire 1.000 giornaliere per il periodo di un anno. L'indennita' postsanatoriale di cui all'articolo 4, comma secondo, punto tolto: 1) aggiunto: 2), della legge 28 febbraio 1953, n. 86tolto: . La indennita' post-sanatoriale per gli assicurati, con o senza le maggiorazioni di cui al precedente comma, non puo' essere in ogni caso inferiore a lire 700 giornaliereaggiunto: , e' corrisposta in ragione di lire 500 giornaliere per il periodo di un anno. La maggiorazione per i familiari di cui all'articolo 1 della presente legge compete altresi' agli assicurati nel periodo di godimento dell'indennita' postsanatoriale. L'indennita' postsanatoriale spetta anche nel caso in cui l'assistito attenda a proficuo lavoro o fruisca comunque dell'intera retribuzione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 14 novembre 1963, n.1540

    La L. 14 novembre 1963, n.1540 ha disposto (con l'art. 5) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1963.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1504~art2 · fonte del testo