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((L'indennita' postsanatoriale di cui all'articolo 4, comma secondo, punto 1), della legge 28 febbraio 1953, n. 86, e' corrisposta in ragione di lire 1.000 giornaliere per il periodo di un anno. L'indennita' postsanatoriale di cui all'articolo 4, comma secondo, punto 2), della legge 28 febbraio 1953, n. 86, e' corrisposta in ragione di lire 500 giornaliere per il periodo di un anno. La maggiorazione per i familiari di cui all'articolo 1 della presente legge compete altresi' agli assicurati nel periodo di godimento dell'indennita' postsanatoriale. L'indennita' postsanatoriale spetta anche nel caso in cui l'assistito attenda a proficuo lavoro o fruisca comunque dell'intera retribuzione)). 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 14 novembre 1963, n.1540
2La L. 14 novembre 1963, n.1540 ha disposto (con l'art. 5) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1963.
Testo in vigore dal 14 dicembre 1963 al 12 aprile 1968
