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Ai mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensione o assegno privilegiato che siano affetti da invalidita' contemplate nella tabella E, lettere A, n. 2, e A-bis, n. 3, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' concessa una indennita' per una volta tanto nelle seguenti misure: lettera A, n. 2, lire 40.000.000; lettera A-bis, n. 3, lire 25.000.000. Per il personale militare di leva titolare di pensione o assegno privilegiato per le invalidita' di cui al precedente comma l'indennita' prevista dal comma stesso e' aumentata dell'importo corrispondente all'equo indennizzo stabilito dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, e successive modificazioni ed integrazioni, per i militari di truppa.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1980 al 4 agosto 1988

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