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Ai mutilati ed invalidi per servizio che cessano dal servizio per una delle infermita' indicate al precedente articolo 1 e' assegnato, all'atto della cessazione dal servizio e fino al riconoscimento del diritto alla pensione o assegno privilegiato ordinario, uno degli accompagnatori previsti dalle vigenti disposizioni.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1980 al 4 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1980-02-11;19~art5 · fonte su Normattiva