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I lavoratori assicurati obbligatoriamente per la tubercolosi, i quali siano degenti in luogo di cura in dipendenza di assicurazione propria, hanno diritto ad una indennita' giornaliera di lire 100 per tutta la durata, del ricovero.
Testo in vigore dal 13 marzo 1953 al 1 febbraio 1957
