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I lavoratori assicurati obbligatoriamente per la tubercolosi, i quali siano degenti in luogo di cura in dipendenza di assicurazione propria, hanno diritto ad una indennita' giornaliera di lire 100 per tutta la durata, del ricovero.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 dicembre 1956, n. 1504
2La L. 27 dicembre 1956, n. 1504 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sino al 31 luglio 1957, in attesa delle norme relative a una disciplina coordinata dell'assistenza contro la tubercolosi, ai lavoratori assicurati obbligatoriamente per la tubercolosi, assistiti in dipendenza di assicurazione propria con ricovero in luogo di cura o ambulatoriamente, in sostituzione delle indennita' di cui agli articoli 1 e 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, spetta una indennita' giornaliera di lire 300, maggiorata, per i familiari di cui all'art. 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, modificato dall'art. 2 della legge 9 agosto 1954, n. 657, di un importo pari a quello degli assegni familiari del settore dell'industria."
Testo in vigore dal 1 febbraio 1957 al 19 dicembre 1957
