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I lavoratori assicurati obbligatoriamente per la tubercolosi, i quali siano degenti in luogo di cura in dipendenza di assicurazione propria, hanno diritto ad una indennita' giornaliera di lire 100 per tutta la durata, del ricovero.23

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 dicembre 1956, n. 1504

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La L. 27 dicembre 1956, n. 1504 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sino al 31 luglio 1957, in attesa delle norme relative a una disciplina coordinata dell'assistenza contro la tubercolosi, ai lavoratori assicurati obbligatoriamente per la tubercolosi, assistiti in dipendenza di assicurazione propria con ricovero in luogo di cura o ambulatoriamente, in sostituzione delle indennita' di cui agli articoli 1 e 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, spetta una indennita' giornaliera di lire 300, maggiorata, per i familiari di cui all'art. 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, modificato dall'art. 2 della legge 9 agosto 1954, n. 657, di un importo pari a quello degli assegni familiari del settore dell'industria."

L. 27 dicembre 1956, n. 1504, come modificata dalla L. 9 novembre 1957, n.1126

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con decorrenza dal 1 agosto 1957

La L. 27 dicembre 1956, n. 1504, come modificata dalla L. 9 novembre 1957, n.1126 ha disposto (con l'art. 1) che "Ai lavoratori assicurati obbligatoriamente per la tubercolosi, assistiti in dipendenza di assicurazione propria con ricovero in luogo di cura o ambulatoriamente, in sostituzione delle indennita' di cui agli articoli 1 e 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, spetta una indennita' giornaliera, di lire 300. L'indennita' e' maggiorata, per i familiari di cui all'art. 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, modificato dall'art. 2 della legge 9 agosto 1954, n. 657, di un importo pari a quello degli assegni familiari del settore dell'industria. Le suddette modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 agosto 1957

Testo in vigore dal 19 dicembre 1957 al 14 dicembre 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 dicembre 1957

Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 1957 al 19 dicembre 1957.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 dicembre 1956, n. 1504, come modificata dalla L. 9 novembre 1957, n.1126

    La L. 27 dicembre 1956, n. 1504, come modificata dalla L. 9 novembre 1957, n.1126 ha disposto (con l'art. 1) che "Ai lavoratori assicurati obbligatoriamente per la tubercolosi, assistiti in dipendenza di assicurazione propria con ricovero in luogo di cura o ambulatoriamente, in sostituzione delle indennita' di cui agli articoli 1 e 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, spetta una indennita' giornaliera, di lire 300. L'indennita' e' maggiorata, per i familiari di cui all'art. 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, modificato dall'art. 2 della legge 9 agosto 1954, n. 657, di un importo pari a quello degli assegni familiari del settore dell'industria. Le suddette modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 agosto 1957

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-02-28;86~art1 · fonte del testo