Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1953 al 22 dicembre 2008. 96 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I figli e le persone equiparate a carico di assistiti per la tubercolosi hanno diritto alla ammissione gratuita in colonie marine o montane promosse o comunque sovvenzionate da pubbliche amministrazioni. Il soggiorno in colonia, subordinato al possesso dei requisiti stabiliti dalle norme vigenti in materia, spetta per l'anno in cui ha avuto inizio l'assistenza antitubercolare del genitore, per ciascun anno in cui essa e' in atto e per l'anno successivo a quello in cui l'assistenza medesima ha termine. La durata del soggiorno in colonia non puo' essere inferiore ad un mese per ciascun anno di ammissione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-02-28;86~art3 · fonte del testo