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I figli e le persone equiparate a carico di assistiti per la tubercolosi hanno diritto alla ammissione gratuita in colonie marine o montane promosse o comunque sovvenzionate da pubbliche amministrazioni. Il soggiorno in colonia, subordinato al possesso dei requisiti stabiliti dalle norme vigenti in materia, spetta per l'anno in cui ha avuto inizio l'assistenza antitubercolare del genitore, per ciascun anno in cui essa e' in atto e per l'anno successivo a quello in cui l'assistenza medesima ha termine. La durata del soggiorno in colonia non puo' essere inferiore ad un mese per ciascun anno di ammissione.

Testo in vigore dal 13 marzo 1953 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1953-02-28;86~art3 · fonte del testo