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Gli stipendi spettanti agli insegnanti incaricati forniti di abilitazione all'insegnamento sono suscettibili di aumenti periodici costanti in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale, per ogni biennio di insegnamento prestato con trattamento di cattedra o per non meno di 18 ore settimanali con qualifica non inferiore a "valente" e con diritto al trattamento economico durante le vacanze estive. Gli aumenti periodici sono attribuiti anche per periodi di servizio prestato, nelle condizioni di cui al precedente comma, con meno di 18 ore settimanali di insegnamento, ma che sommati equivalgono ad un biennio di servizio con 18 ore settimanali. La eventuale eccedenza viene conteggiata ai fini dell'attribuzione del successivo aumento periodico di stipendio. Gli aumenti periodici sono calcolati, in ogni caso, sull'importo iniziale degli stipendi dovuti, ai sensi delle vigenti disposizioni, all'inizio dell'anno scolastico successivo al compimento di ogni biennio di servizio, o dei periodi di servizio di cui al comma precedente. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi e' valutato l'insegnamento impartito a decorrere dall'anno scolastico, 1961-62.

Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 3 novembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1961-07-28;831~art7 · fonte del testo