Art. 19 — Contributo sugli investimenti
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Per gli investimenti attuati in esecuzione dei piani di cui all'articolo 16 puo' essere corrisposto per anni 5 alle imprese cantieristiche ed a quelle costruttrici di motori navali un contributo annuo, rispettivamente, del 5 per cento e dell'1 per cento calcolato sull'ammontare degli investimenti stessi nei limiti determinati dal Ministro per la marina mercantile sentito il comitato previsto dall'articolo 24. L'ammontare complessivo degli investimenti sui quali e' corrisposto il contributo suddetto non puo' essere superiore in ogni caso a lire 25 miliardi. Il contributo e' corrisposto a rate semestrali anticipate a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori. Il contributo e' concesso con decreto del Ministro per la marina mercantile e viene subordinato alla realizzazione del piano approvato nel termine in esso previsto. Al raggiungimento di un grado di avanzamento pari al 25 per cento, al 50 per cento e al 75 per cento dei lavori da eseguire, il Ministro per la marina mercantile puo' concedere l'anticipata corresponsione del contributo in misura proporzionale agli investimenti effettuati desunti dagli stati di avanzamento. Qualora la realizzazione del piano non avvenga nel termine suddetto l'impresa decade dal contributo ed e' tenuta a restituire gli anticipi eventualmente riscossi maggiorati degli interessi commisurati al tasso legale dalla data della loro riscossione.
Testo in vigore dal 2 febbraio 1968 al 27 giugno 1973
