Provvidenze a favore della riparazione navale

Art. 1 — Contributo per lavori diversi dalla costruzione navale

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Per i lavori di riparazione navale, manutenzione di apparati motori marini, nonche' trasformazione e modificazione di unita' di stazza lorda inferiore a 1.000 tonnellate, puo' essere concesso alle imprese assuntrici dei lavori medesimi, iniziati nel periodo dal 1 gennaio 1981 al 31 dicembre 1983, un contributo pari al 10 per cento del relativo prezzo. Per le imprese ubicate nel Mezzogiorno la suddetta aliquota e' elevata di 5 punti percentuali. Sono esclusi dai benefici i lavori che risultino inferiori ad un importo di 80 milioni di lire. Il contributo e' decrescente nella misura dell'1,5 punti percentuali all'anno. Il Ministro della marina mercantile con decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto conto dell'andamento delle commesse, puo' elevare detta percentuale.

Testo in vigore dal 25 agosto 1982 al 20 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1982-08-14;598~art1 · fonte su Normattiva