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E' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi, per provvedere ai lavori di riparazione di danni causati alle opere pubbliche di bonifica nonche' alle opere di sistemazione dei bacini montani nelle Province di cui all'art. 1 della presente legge. Quando i danni abbiano colpito interi complessi organici di opere di bonifica, la spesa di ripristino delle opere pubbliche e' a totale carico dello Stato. Negli altri casi si applicano, ai fini dell'attribuzione della spesa, le norme contenute nel regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215. Spetta al Ministero dell'agricoltura e foreste di riconoscere, sulla base degli accertamenti tecnici e sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la esistenza della condizione necessaria per l'attribuzione dell'intera spesa a carico dello Stato. Il Ministero dell'agricoltura ha facolta' di corrispondere anticipatamente ai Consorzi di bonifica concessionari delle opere una somma non superiore al 20 per cento dell'importo complessivo della concessione, nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 12 della legge 23 aprile 1949, n. 165.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1952 al 30 dicembre 1953

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-01-10;3~art15 · fonte del testo