Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 dicembre 1953 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
E' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi, per provvedere ai lavori di riparazione di danni causati alle opere pubbliche di bonifica nonche' alle opere di sistemazione dei bacini montani nelle Province di cui all'art. 1 della presente legge. Quando i danni abbiano colpito interi complessi organici di opere di bonifica, la spesa di ripristino delle opere pubbliche e' a totale carico dello Stato. Negli altri casi si applicano, ai fini dell'attribuzione della spesa, le norme contenute nel regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215. Spetta al Ministero dell'agricoltura e foreste di riconoscere, sulla base degli accertamenti tecnici e sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la esistenza della condizione necessaria per l'attribuzione dell'intera spesa a carico dello Stato. Il Ministero dell'agricoltura ha facolta' di corrispondere anticipatamente ai Consorzi di bonifica concessionari delle opere una somma non superiore al 20 per cento dell'importo complessivo della concessione, nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 12 della legge 23 aprile 1949, n. 165. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 dicembre 1953, n. 938
3La L. 27 dicembre 1953, n. 938 ha disposto (con l'art. 16) che "L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 15 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, e dall'art. 1, comma secondo, della legge 17 maggio 1952, n. 580, per provvedere ai lavori di riparazione di danni causati alle opere pubbliche di bonifica e di sistemazione dei bacini montani, e' aumentata di lire 2 miliardi, da destinare alle zone della Calabria colpite dalle alluvioni dell'autunno 1953".
Testo in vigore dal 30 dicembre 1953 al 22 dicembre 2008
