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Per i mutui concessi dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario di miglioramento e che sono gia' in ammortamento alla data della presente legge - sempre che il mutuatario si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1 - l'importo della rata scadente entro il 31 dicembre dell'anno in corso, aumentata dei relativi interessi, potra' formare oggetto di nuovo mutuo da parte dello stesso istituto mutuante, di durata pari a tutto o a parte del residuale periodo di ammortamento del mutuo originario. A tale nuovo mutuo sono automaticamente estese, con lo stesso grado, tutte le garanzie che assistono il mutuo originario, bastando, a tal fine, il semplice annotamento della nuova concessione a margine delle formalita' ipotecarie e di trascrizione pubblicate in dipendenza del contratto originario di mutuo. Le facilitazioni previste nel comma precedente sono estese anche alle altre rate che scadranno entro il 31 dicembre 1952. La dilazione, di cui al presente articolo, non comporta alcuna modifica di contributo statale, dal quale i mutui originari siano gia' assistiti.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-01-10;3~art7 · fonte del testo