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I Comuni, nei casi indicati nell'art. 2 del decreto legislativo 6 ottobre 1948, n. 1199, ancorche' ricorrano le condizioni previste dagli articoli 255 e 256 del testo unico per la finanza locale e dell'art. 332 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, hanno facolta' di determinare le aliquote della imposta di consumo sull'energia elettrica per illuminazione in misura inferiore a quella massima stabilita dalla tariffa. Fino al 31 dicembre 1952 i Comuni possono deliberare una tariffa dell'imposta di consumo sull'energia elettrica per illuminazione e sul gas-luce per illuminazione e riscaldamento in misura inferiore alla massima anche in deroga alle norme di cui ai citati articoli 255 e 256 del testo unico per la finanza locale ed all'art. 332 del testo unico della legge comunale e provinciale.
Testo in vigore dal 14 agosto 1950 al 22 dicembre 2008
