Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 agosto 1950 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
A favore dei Comuni e delle Province possono essere concessi per l'esercizio finanziario 1950 contributi in capitale da parte dello Stato anche in relazione al minore introito che agli enti predetti derivi dalla mancata applicazione delle supercontribuzioni relative all'imposta di famiglia, all'imposta sulle industrie, sui commerci, le arti e le professioni e alla relativa addizionale provinciale. I provvedimenti di cui sopra sono adottati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, in sede di approvazione dei bilanci degli enti interessati, con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze.
Testo in vigore dal 14 agosto 1950 al 22 dicembre 2008
