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L'ammontare complessivo dei contributi in capitale, a carico dello Stato, non potra' superare complessivamente i 4 miliardi e mezzo di lire per i Comuni ed i 3 miliardi di lire per le Province. Ai bilanci di cui all'articolo precedente si applicano le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, per l'assunzione dei mutui da parte delle Province e dei Comuni, per far fronte al disavanzo economico non coperto dal contributo statale.

Testo in vigore dal 14 agosto 1950 al 22 maggio 1951

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urn:nir:stato:legge:1950-07-30;575~art5 · fonte del testo