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L'ammontare complessivo dei contributi in capitale, a carico dello Stato, non potra' superare complessivamente i 4 miliardi e mezzo di lire per i Comuni ed i 3 miliardi di lire per le Province. Ai bilanci di cui all'articolo precedente si applicano le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, per l'assunzione dei mutui da parte delle Province e dei Comuni, per far fronte al disavanzo economico non coperto dal contributo statale.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 aprile 1951, n. 288
1La L. 22 aprile 1951, n. 288 ha disposto (con l'art. 1) che "L'ammontare destinato ai contributi in capitale a carico dello Stato previsto dall'art. 5 della legge 30 luglio 1950, n. 575, in favore dei Comuni, e' elevato a complessive lire 10 miliardi."
Testo in vigore dal 22 maggio 1951 al 22 dicembre 2008
