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A favore delle imprese di cui all'articolo 12 e' concessa la moratoria per la durata di due anni nei confronti degli ammortamenti in corso al momento dello evento catastrofico per i finanziamenti concessi, in base alle leggi speciali che prevedono incentivi a favore della industrie, del commercio e dell'artigianato.

Testo in vigore dal 9 novembre 1963 al 21 giugno 1964

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