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Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, e' autorizzato a concedere ad Istituti di credito di diritto pubblico e ad enti esercenti il credito mobiliare, la garanzia dello Stato per i finanziamenti di cui all'articolo 12, entro il limite complessivo di lire quattro miliardi.
Testo in vigore dal 9 novembre 1963 al 21 giugno 1964
