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Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a procedere, a totale carico dello stanziamento di cui allo articolo 1, n. 2 e n. 3:

  • a)al ripristino dei danni alle opere pubbliche di conto dello Stato;
  • b)al ripristino di opere idrauliche di seconda, terza e quarta categoria, nonche' dei corsi d'acqua non classificati ed assimilati;
  • c)alle opere di riparazione e di ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di cimiteri ed altre opere igieniche e sanitarie, di impianti di illuminazione, di edifici scolastici e scuole materne, di case comunali, di chiese parrocchiali succursali ed assimilate e relative case canoniche, di strade statali, provinciali, comunali e vicinali, nonche' di edifici adibiti ad uso di culto e di beneficenza che rientrino fra quelli indicati nel decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1046, n. 35, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificato con legge 10 agosto 1950, n. 784;
  • d)al consolidamento e all'eventuale trasferimento di abitati.

Testo in vigore dal 9 novembre 1963 al 21 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1963-11-04;1457~art2 · fonte su Normattiva