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((Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione della presente legge e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali, nonche' dagli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869. E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito. Sono esenti dall'imposta generale sull'entrata i corrispettivi degli appalti delle opere relative alla ricostruzione della zona devastata. Per quanto non espressamente previsto dai precedenti commi, si applicano le agevolazioni di cui allo articolo 11 della legge 4 novembre 1963, n. 1457. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stabilimenti industriali di nuovo impianto, che non costituiscono ricostruzione, ampliamento, ammodernamento di impianti preesistenti alla data del 9 ottobre 1963, o sostituzione degli stessi)).

Testo in vigore dal 21 giugno 1964 al 21 agosto 1964

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 giugno 1964

Confronto con la versione in vigore dal 9 novembre 1963 al 21 giugno 1964. 16 parole tolte, 150 parole aggiunte.

tolto: Per l'attuazioneaggiunto: Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione della presente legge aggiunto: e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali, nonche' dagli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869. E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito. Sono esenti dall'imposta generale sull'entrata i corrispettivi degli appalti delle opere relative alla ricostruzione della zona devastata. Per quanto non espressamente previsto dai precedenti commi, si applicano le agevolazioni tolto: previste dall'articolo 28 della legge 5 ottobre 1962 aggiunto: di cui allo articolo 11 della legge 4 novembre 1963, n. tolto: 1431, e successive integrazioni e modificazioni aggiunto: 1457. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stabilimenti industriali di nuovo impianto, che non costituiscono ricostruzione, ampliamento, ammodernamento di impianti preesistenti alla data del 9 ottobre 1963, o sostituzione degli stessi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-11-04;1457~art29 · fonte del testo