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Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione della presente legge e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali, nonche' dagli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869. E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito. Sono esenti dall'imposta generale sull'entrata i corrispettivi degli appalti delle opere relative alla ricostruzione della zona devastata. Per quanto non espressamente previsto dai precedenti commi, si applicano le agevolazioni di cui allo articolo 11 ((della legge 4 novembre 1963, n. 1465)). Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stabilimenti industriali di nuovo impianto, che non costituiscono ricostruzione, ampliamento, ammodernamento di impianti preesistenti alla data del 9 ottobre 1963, o sostituzione degli stessi.

Testo in vigore dal 21 agosto 1964 al 9 luglio 1966

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