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Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, allo scopo di dare la possibilita' di praticare il tasso di favore del 3 per cento per le operazioni di cui all'art. 1 della presente legge, e' autorizzato a concedere al Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento, per tutta la durata dei mutui, un contributo annuo costante fino al 3,50 per cento calcolato sull'importo originario dei mutui.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1957 al 24 agosto 1967
