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Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, allo scopo di dare la possibilita' di praticare il tasso di favore del 3 per cento per le operazioni di cui all'art. 1 della presente legge, e' autorizzato a concedere al Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento, per tutta la durata dei mutui, un contributo annuo costante fino al 3,50 per cento calcolato sull'importo originario dei mutui. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 luglio 1967, n. 653
1La L. 28 luglio 1967, n. 653 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il contributo statale nel pagamento degli interessi di cui all'articolo 6 della legge 3 dicembre 1957, n. 1178, viene elevato fino al 3,75 per cento per tutto il periodo di ammortamento dei mutui".
Testo in vigore dal 24 agosto 1967 al 22 dicembre 2008
