Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 agosto 1967 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, allo scopo di dare la possibilita' di praticare il tasso di favore del 3 per cento per le operazioni di cui all'art. 1 della presente legge, e' autorizzato a concedere al Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento, per tutta la durata dei mutui, un contributo annuo costante fino al 3,50 per cento calcolato sull'importo originario dei mutui. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 luglio 1967, n. 653

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La L. 28 luglio 1967, n. 653 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il contributo statale nel pagamento degli interessi di cui all'articolo 6 della legge 3 dicembre 1957, n. 1178, viene elevato fino al 3,75 per cento per tutto il periodo di ammortamento dei mutui".

Testo in vigore dal 24 agosto 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 24 agosto 1967

Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1957 al 24 agosto 1967.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 luglio 1967, n. 653

    La L. 28 luglio 1967, n. 653 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il contributo statale nel pagamento degli interessi di cui all'articolo 6 della legge 3 dicembre 1957, n. 1178, viene elevato fino al 3,75 per cento per tutto il periodo di ammortamento dei mutui".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-12-03;1178~art6 · fonte del testo