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I rischi delle operazioni sono a carico degli Istituti. La misura del tasso di interesse da porre a carico degli agricoltori verra' stabilita con decreto del Ministro per il tesoro di concerto col Ministro per l'agricoltura e foreste, avuto riguardo al tasso di interesse delle anticipazioni di cui all'art. 2 della presente legge. Il compenso spettante agli Istituti a copertura delle proprie spese di amministrazione, dei rischi e delle spese per imposte e tasse, sara' stabilito con la convenzione di cui al precedente art. 2. Oltre al pagamento delle annualita' comprensive degli interessi nella suddetta misura e del compenso previsto al precedente comma, gli Istituti non potranno far gravare altri oneri sui prestatari a qualsiasi titolo. L'ammortamento dei prestiti o mutui sara' effettuato in un periodo non superiore a sette anni.

Testo in vigore dal 5 settembre 1957 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-08-08;777~art3 · fonte del testo