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Gli acquisti e le opere finanziati coi prestiti di cui al precedente art. 1 non potranno fruire di alcun contributo, sussidio o concorso dello Stato o delle Regioni. La concessione dei predetti prestiti da parte degli Istituti e' subordinata all'accertamento, da eseguirsi a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che, per gli acquisti e opere ai quali i prestiti stessi si riferiscono, i beneficiari non abbiano percepito alcun contributo, sussidio o concorso a carico dello Stato o delle Regioni. Per la parte non in contrasto con la presente legge saranno applicabili le norme previste dal regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 5 settembre 1957 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-08-08;777~art4 · fonte del testo