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L'assegno complementare previsto dal primo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1965, n. 488, a favore degli invalidi di 1ª categoria con o senza assegni di superinvalidita', e' stabilito nella misura unica di lire 444.000 annue.

Testo in vigore dal 27 marzo 1971 al 2 giugno 1974

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urn:nir:stato:legge:1971-02-25;95~art3 · fonte su Normattiva