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Il comune di Roma e' autorizzato a contrarre mutui, o ad assumere prestiti, anche mediante l'emissione di obbligazioni, con la Cassa depositi e prestiti, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e con altri istituti finanziari, in ragione di lire 15.500 milioni nell'anno 1969 e di lire 8.500 milioni nell'anno 1970. La quota di prestiti non contratta nell'anno potra' essere contratta nell'anno successivo. E' fatto divieto al comune di Roma di ordinare spese finanziate con i mutui di cui al presente articolo prima che i competenti organi degli istituti mutuanti ne abbiano deliberata la concessione.

Testo in vigore dal 10 aprile 1969 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-03-21;99~art3 · fonte del testo