Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1974 al 22 dicembre 2008. 126 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: I prestiti previsti dal precedente articolo 1 sono garantiti dallo Stato per l'adempimento dell'obbligazione principale e per il pagamento dei relativi interessi. In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte dell'ente mutuatario alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica della inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte degli enti mutuanti, provvedera' ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito agli enti mutuanti stessi in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario. Per i singoli prestiti la garanzia sara' prestata con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per l'interno.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1974-12-24;686~art3 · fonte del testo