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I prestiti previsti dal precedente articolo 1 sono garantiti dallo Stato per l'adempimento dell'obbligazione principale e per il pagamento dei relativi interessi. In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte dell'ente mutuatario alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica della inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte degli enti mutuanti, provvedera' ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito agli enti mutuanti stessi in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario. Per i singoli prestiti la garanzia sara' prestata con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per l'interno.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1974 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;686~art3 · fonte del testo