Art. 6 — Interventi sostitutivi
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I Comuni con popolazione non superiore ai 25.000 abitanti, che siano situati nei territori e nelle localita' di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 616 e 647, o che abbiano superato nell'esercizio 1963 il limite di cui all'articolo 19 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, nell'applicazione della sovrimposta fondiaria possono chiedere, per gli adempimenti degli obblighi in materia di edilizia scolastica, la sostituzione da parte dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES). Il Ministro per l'Interno, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, autorizza con proprio decreto la sostituzione. Per i progetti di opere di importo superiore ai 500 milioni, l'ISES ha l'obbligo di sentire il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. L'ISES avra' diritto, in aggiunta ai contributi della presente legge alla somma occorrente per coprire l'intero ammortamento. Le somme necessarie saranno annualmente stanziate nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici. La Cassa depositi e prestiti, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, le Casse di risparmio e le altre aziende di credito indicate nell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, sono autorizzati anche in deroga ai propri statuti, ad effettuare lo sconto dei relativi contributi e delle somme aggiuntive di cui al comma precedente (che si intenderanno irrevocabilmente ceduti agli enti suddetti) e ad erogarne il ricavo, in una o piu' soluzioni, su richiesta dell'ISES.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1964 al 16 dicembre 2010
