Provvidenze per l'industria cantieristica navale

Art. 10 — Contributo per lavori diversi dalle nuove costruzioni navali

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Per i lavori navali diversi da quelli di costruzione puo' essere concesso alle imprese assuntrici dei medesimi un contributo calcolato sul prezzo dei lavori stessi nei limiti, alle condizioni e con le esclusioni seguenti: 7 per cento per lavori iniziati nel 1972 esclusi i prezzi inferiori a 10 milioni; 7 per cento per lavori iniziati nel 1973 esclusi i prezzi inferiori a 12 milioni; 6 per cento per lavori iniziati nel 1974 esclusi i prezzi inferiori a 15 milioni; 6 per cento per lavori iniziati nel 1975 esclusi i prezzi inferiori a 17 milioni; 5 per cento per lavori iniziati nel 1976 esclusi i prezzi inferiori a 20 milioni. Per lavori navali diversi si intendono quelli di trasformazione, modificazione e riparazione di navi mercantili in esercizio nonche' l'installazione di apparati motori di propulsione su navi di nuova costruzione con scafo diverso dal ferro. Il contributo puo' essere concesso soltanto alle imprese in effettivo esercizio al 1 gennaio 1967 che abbiano continuato la propria attivita' anche se con temporanea sospensione fino al 31 dicembre 1971.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1974 al 20 gennaio 1976

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