Provvidenze per l'industria cantieristica navale

Art. 10 — Contributo per lavori diversi dalle nuove costruzioni navali

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Per i lavori navali diversi da quelli di costruzione puo' essere concesso alle imprese assuntrici dei medesimi un contributo calcolato sul prezzo dei lavori stessi nei limiti, alle condizioni e con le esclusioni seguenti: 7 per cento per lavori iniziati nel 1972 esclusi i prezzi inferiori a 10 milioni; 7 per cento per lavori iniziati nel 1973 esclusi i prezzi inferiori a 12 milioni; 6 per cento per lavori iniziati nel 1974 esclusi i prezzi inferiori a 15 milioni; 6 per cento per lavori iniziati nel 1975 esclusi i prezzi inferiori a 17 milioni; 5 per cento per lavori iniziati nel 1976 esclusi i prezzi inferiori a 20 milioni. Per lavori navali diversi si intendono quelli di trasformazione, modificazione e riparazione di navi mercantili in esercizio nonche' l'installazione di apparati motori di propulsione su navi di nuova costruzione con scafo diverso dal ferro. Il contributo puo' essere concesso soltanto alle imprese in effettivo esercizio al 1 gennaio 1967 che abbiano continuato la propria attivita' anche se con temporanea sospensione fino al 31 dicembre 1971. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 1975, n. 720

2

La L. 23 dicembre 1975, n. 720 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la validita' delle disposizioni del titolo I e degli articoli 16, 17, 18 e 25 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, e' prorogata al 31 dicembre 1977. Ha, inoltre, disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni per il calcolo dei contributi di cui agli articoli 1 e 10 della suddetta legge, relative all'anno 1976, sono estese all'anno 1977; il contributo per detto anno e' fissato nella misura del 3,80 per cento per gli interventi di cui all'articolo 1 e del 4,80 per cento per gli interventi di cui all'articolo 10, esclusi i prezzi inferiori a 23 milioni di lire".

Testo in vigore dal 20 gennaio 1976 al 21 giugno 1978

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