Provvidenze per l'industria cantieristica navale

Art. 11 — Campo di applicazione del contributo per lavori diversi dalle nuove costruzioni navali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 gennaio 1974 al 20 gennaio 1976. Leggi il testo vigente →

Il contributo di cui all'articolo precedente non puo' essere concesso per i lavori eseguiti su navi e galleggianti indicati alle lettere a), b), d) dell'articolo 3, salve le eccezioni nelle medesime previste. Il suddetto contributo non puo' essere altresi' concesso a titolo di trasformazione per i lavori eseguiti su navi di stazza lorda inferiore a 5.000 tonnellate.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1974 al 20 gennaio 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1973-12-27;878~art11 · fonte su Normattiva