Art. 11 — Campo di applicazione del contributo per lavori diversi dalle nuove costruzioni navali
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Il contributo di cui all'articolo precedente non puo' essere concesso per i lavori eseguiti su navi e galleggianti indicati alle lettere a), b), d) dell'articolo 3, salve le eccezioni nelle medesime previste. Il suddetto contributo non puo' essere altresi' concesso a titolo di trasformazione per i lavori eseguiti su navi di stazza lorda inferiore a 5.000 tonnellate.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1974 al 20 gennaio 1976
