Provvidenze per l'industria cantieristica navale

Art. 12 — Provvedimento di concessione e liquidazione del contributo per lavori diversi dalle nuove costruzioni navali

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Il contributo di cui all'articolo 10 e' concesso con decreto del Ministro per la marina mercantile. La liquidazione del contributo e' disposta a lavori ultimati previo accertamento dei lavori eseguiti e del relativo prezzo.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1974 al 20 gennaio 1976

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urn:nir:stato:legge:1973-12-27;878~art12 · fonte su Normattiva