Provvidenze per l'industria cantieristica navale

Art. 12 — Provvedimento di concessione e liquidazione del contributo per lavori diversi dalle nuove costruzioni navali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 gennaio 1976 al 21 giugno 1978. Leggi il testo vigente →

Il contributo di cui all'articolo 10 e' concesso con decreto del Ministro per la marina mercantile. La liquidazione del contributo e' disposta a lavori ultimati previo accertamento dei lavori eseguiti e del relativo prezzo. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 1975, n. 720

2

La L. 23 dicembre 1975, n. 720 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la validita' delle disposizioni del titolo I e degli articoli 16, 17, 18 e 25 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, e' prorogata al 31 dicembre 1977.

Testo in vigore dal 20 gennaio 1976 al 21 giugno 1978

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-12-27;878~art12 · fonte su Normattiva