Provvidenze per l'industria cantieristica navale

Art. 16 — Controllo e vigilanza

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Ai fini dell'applicazione della presente legge, spettano al Ministero della marina mercantile il controllo e la vigilanza sull'attivita' delle imprese ammesse alle provvidenze della legge stessa. I cantieri navali e le altre imprese interessate sono obbligati a fornire ogni informazione ed a consentire lo svolgimento di ispezioni che siano ritenute necessarie per l'esercizio del controllo. In caso di inosservanza dell'obbligo suddetto e' sospeso l'esame delle domande di concessione di contributo presentate. Per l'esercizio del controllo e della vigilanza il Ministero della marina mercantile si avvale anche del registro italiano navale. Le spese per l'espletamento dei compiti indicati nei commi precedenti graveranno su appositi fondi da costituirsi mediante ritenute del 3 per mille sulle somme pagate per i contributi concessi. Per l'esercizio della vigilanza e' assegnato al registro navale italiano un terzo della ritenuta suddetta e all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale un sesto della ritenuta medesima. Il Ministro per la marina mercantile e' autorizzata a corrispondere altresi', a carico dei fondi di cui al quinto comma, speciali contributi a favore di enti ed istituti di studio in materia di costruzione e di architettura navale.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1974 al 20 gennaio 1976

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urn:nir:stato:legge:1973-12-27;878~art16 · fonte su Normattiva