Provvidenze per l'industria cantieristica navale
Art. 17 — Accertamento dell'esecuzione dei lavori
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 gennaio 1974 al 20 gennaio 1976. Leggi il testo vigente →
L'accertamento relativo alla esecuzione dei lavori per i quali siano stati chiesti i contributi previsti dagli articoli 1 e 10 e' effettuato dal registro italiano navale con l'intervento eventuale di rappresentanti dell'Amministrazione della marina mercantile.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1974 al 20 gennaio 1976
