Provvidenze per l'industria cantieristica navale

Art. 17 — Accertamento dell'esecuzione dei lavori

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L'accertamento relativo alla esecuzione dei lavori per i quali siano stati chiesti i contributi previsti dagli articoli 1 e 10 e' effettuato dal registro italiano navale con l'intervento eventuale di rappresentanti dell'Amministrazione della marina mercantile.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1974 al 20 gennaio 1976

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urn:nir:stato:legge:1973-12-27;878~art17 · fonte su Normattiva