Provvidenze per l'industria cantieristica navale

Art. 20 — Contributo per la creazione di nuovi stabilimenti di motori navali iniziata durante la validità della legge 4 gennaio 1968, n. 19

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Alle imprese costruttrici di motori navali che abbiano iniziato durante la validita' della legge 4 gennaio 1968, n. 19, i lavori per la creazione di nuovi stabilimenti produttivi di rilevante importanza puo' essere concesso, sull'investimento ritenuto ammissibile, un contributo del 6 per cento. Il contributo suddetto e' liquidato dopo la ultimazione dei lavori e previo accertamento dell'investimento effettuato, nei modi ritenuti opportuni.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1974 al 21 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1973-12-27;878~art20 · fonte su Normattiva