Provvidenze per l'industria cantieristica navale

Art. 21 — Contributo per investimenti in corso nel secondo semestre del 1971

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Il contributo di cui all'articolo 13, con le modalita' nel medesimo stabilite, puo' essere concesso anche per l'esecuzione di opere o l'installazione di impianti e attrezzature la cui realizzazione non sia avvenuta anteriormente al secondo semestre del 1971. Nel caso di cui al comma precedente si osservano le disposizioni dell'articolo 15. I contributi per la conversione o la ristrutturazione dell'attivita' cantieristica navale sono concessi con decreto del Ministro per la marina mercantile previo accertamento dei lavori eseguiti e, in caso di ristrutturazione, anche dell'investimento effettuato. Gli accertamenti predetti sono eseguiti dalla commissione prevista all'articolo 14, terzo comma, la quale valuta anche la rispondenza alle finalita' della legge 4 gennaio 1968, n. 19, di eventuali variazioni apportate ai piani di conversione o di ristrutturazione presentati ai sensi della legge predetta. Il secondo ed il quarto comma dell'articolo 22 della legge 4 gennaio 1968, n. 19, il quart'ultimo ed il penultimo comma dell'articolo 2 della legge 18 maggio 1973, n. 273, nonche' le relative norme di applicazione, contenute nel decreto ministeriale 25 maggio 1968, sono abrogati.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1974 al 21 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1973-12-27;878~art21 · fonte su Normattiva